Corte costituzionale

Ordinanza n. 106/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/03/1993 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle

persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità),

promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1992 dalla Corte di

cassazione nel procedimento penale a carico di Santoriello Antonio,

iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente aveva

impugnato un decreto della Corte d'appello di Salerno, confermativo

della misura di prevenzione comminatagli - consistente nella

sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con divieto di

soggiorno nei comuni delle Regioni Campania, Lazio, Basilicata e

Calabria - la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 6 marzo

1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27

dicembre 1956, n. 1423;

che il giudice a quo osserva come la norma stessa inizialmente

descrivesse tre ipotesi di pericolosità sociale (normale, intermedia

e particolare) riferibili ai soggetti previsti nell'art. 1 della

legge medesima nonché agli indiziati di appartenenza ad associazioni

di tipo mafioso ex art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, alle

quali si correlano, rispettivamente, la sorveglianza speciale, la

sorveglianza con il divieto di soggiorno ed infine l'imposizione

dell'obbligo di soggiorno;

che, a parere del giudice rimettente, il suddetto quadro

normativo avrebbe subito uno sconvolgimento con l'emanazione degli

artt. 20 e 24 del decreto-legge n. 152 del 1991, i quali non

prevedono più - sia pure allo scopo di evitare infiltrazioni mafiose

in altre parti del territorio - il divieto di soggiorno per gli

indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, certamente

"portatori di una carica di pericolosità sociale più allarmante" di

quella di coloro che possono invece ancora essere assoggettati a tale

misura;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale

preliminarmente ha contestato il presupposto ermeneutico della Corte

di cassazione ed eccepito l'inammissibilità della questione;

che, secondo l'Avvocatura, il trattamento riservato ai soggetti

indicati nell'art. 1, numeri 1) e 2), della legge n. 1423 del 1956

sarebbe parificato a quello dei presunti mafiosi, con esclusione di

ogni disparità;

che, infine, a parere dell'Autorità intervenuta, l'opzione

legislativa, motivata dal rischio di "esportazione" del fenomeno

mafioso, avrebbe eliminato la misura del divieto di soggiorno non in

una logica di tutela dei soggetti interessati, ma per ragioni di

politica criminale fondate sulla specificità del fenomeno mafioso e

pertanto sarebbe da escludere la comparabilità delle situazioni,

rispettivamente, del mafioso, al quale si applicherebbe l'obbligo di

soggiorno (con la scelta se nel comune di residenza o in altro

comune) e del non-mafioso al quale sarebbe comminato il divieto di

soggiorno;

Considerato che l'ordinanza di rimessione, oltre a non motivare

circa la rilevanza della questione, non offre elementi atti a

consentire una completa valutazione della fattispecie oggetto del

giudizio a quo;

che, in particolare, non è dato conoscere - come rileva

esattamente l'Avvocatura dello Stato e come appare più probabile -

se il caso in esame riguardi una delle ipotesi di pericolosità di

cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 ovvero

la categoria dalla stessa norma contemplata sub 3);

che, in riferimento alla prima delle due eventualità,

risulterebbe applicabile l'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n.

152, come modificato dall'art. 13 della legge 3 agosto 1988, n. 327,

il quale estende le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575,

alle persone qualificate pericolose a termini dei citati numeri 1) e

2);

che, ciò premesso, verrebbe altresì in evidenza l'art. 24 del

decreto-legge 3 maggio 1991, n. 152 (convertito in legge 12 luglio

1991, n. 203) dettato per regolare la situazione di chi - versando

nelle condizioni soggettive di cui sopra - si trovasse sottoposto a

divieto di soggiorno;

che, pertanto, il sindacato richiesto a questa Corte riveste

un'efficacia meramente ipotetica nel giudizio in corso davanti al

giudice a quo, onde il giudizio di costituzionalità non può essere

ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956,

n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose

per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione,

con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.

Il Presidente e redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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