Corte costituzionale

Ordinanza n. 106/1984

Altra decisione · depositata il 11/04/1984 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 9d.P.R. 688/1982

citata

  • art. 9d.l. 688/1982
  • art. 9legge 873/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9 del

D.P.R. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate

fiscali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1982 dal Pretore di Menaggio nel

procedimento penale a carico di Puricelli Oscar ed altri, iscritta al

n. 842 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 94 dell'anno 1983;

2) ordinanze emesse il 7, l'11 e il 27 ottobre 1982 dal Pretore di

San Donà di Piave nei procedimenti penali a carico di Michelin Mario,

Tonon Fabrizio e Dalla Via Giancarla, iscritte ai nn. 927, 928 e 929

del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 135 dell'anno 1983;

3) ordinanze emesse il 15 novembre e 19 ottobre 1982 dal Pretore di

Padova nei procedimenti penali a carico di Bettonte Cecilia ed altri e

Peron Laura ed altri, iscritte ai nn. 45 e 48 del registro ordinanze

1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 149 e

163 dell'anno 1983;

4) ordinanza emessa il 16 novembre 1982 dal Pretore di Nereto nel

procedimento penale a carico di Camaioni Rapetta Giovanni, iscritta al

n. 105 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con le sette ordinanze in epigrafe, i Pretori di

Menaggio, di San Donà di Piave, di Padova e di Nereto hanno, sotto

vari profili, denunciato di incostituzionalità l'art. 9, contenente

disposizioni in tema di condono edilizio, del D.L. 30 settembre 1982,

n. 688 ("Misure urgenti in materia di entrate fiscali"), per contrasto

con gli artt. 3, 25, 77, 79 e 101 della Costituzione;

e che nei relativi giudizi non vi è stata costituzione di parti,

né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato, per altro, che nel corso dei giudizi stessi è

sopravvenuta la l. 27 novembre 1982, n. 873 che, nel convertire il

predetto D.L. n. 688, ne ha soppresso proprio l'art. 9;

che va, perciò, disposta la restituzione degli atti ai giudici a

quibus perché rivalutino la rilevanza dalle proposte questioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Menaggio, di San

Donà di Piave, di Padova e di Nereto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI

- GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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