Corte costituzionale

Ordinanza n. 1059/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/11/1988 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 192 del r.d. 30

gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promosso con ordinanza

emessa il 4 giugno 1987 dal T.A.R. per il Piemonte sul ricorso

proposto da Fornelli Domenico contro il Ministero di Grazia e

Giustizia, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima

serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il dott. Domenico Fornelli, Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino, presentava

in data 27 giugno 1986 domanda di trasferimento al posto di Avvocato

generale presso la Corte di Appello di Torino, la cui vacanza era

stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e

Giustizia del 10 giugno 1986 (pervenuto presso il suo ufficio il 24

giugno);

che, venuto a conoscenza dell'assegnazione al posto da lui

ambito di altro magistrato da parte del Consiglio Superiore della

Magistratura, impugnava dinanzi al T.A.R. del Piemonte detto

provvedimento, nonché la circolare dello stesso Consiglio n. 2151

del 1982, sostenendo, per quanto qui interessa, che l'art. 192 del

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'ordinamento giudiziario andasse

interpretato, contrariamente a quanto disposto dalla predetta

circolare, nel senso che il termine di dieci giorni per la

presentazione delle domande di trasferimento dovesse decorrere dal

giorno in cui il Bollettino Ufficiale perviene all'ufficio di

appartenenza e non da quello in cui il Bollettino stesso è

pubblicato;

che il T.A.R. adito, con ordinanza del 4 giugno 1987 (pervenuta

alla Corte il 25 marzo 1988), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del citato art. 192 ord. giud., in riferimento

all'art. 3 Cost. e "ai principi che devono informare la funzione

legislativa";

che il giudice remittente, premesso che sia la lettera che la

ratio della norma censurata inducono a ritenere che il dies a quo per

la presentazione delle domande di trasferimento debba coincidere

effettivamente con la data di pubblicazione del bollettino, ritiene

che la norma stessa violi l'art. 3 Cost., sia perché crea disparità

di trattamento tra magistrati addetti ad uffici diversi ai quali il

bollettino pervenga in date diverse (spesso in notevole ritardo), sia

in quanto è priva di quella necessaria logica e ragionevolezza

interna, che devono favorire il raggiungimento dei fini perseguiti

dalla ratio legis;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che, in primo luogo, la norma censurata non collide con

alcun canone di ragionevolezza, bensì, nel prevedere un dies a quo

unico e certo per la presentazione delle domande, è chiaramente

improntata a principi di obiettività e di sicurezza giuridica, anche

a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione;

che, in secondo luogo, la denunciata diversità di trattamento

tra magistrati di uffici diversi a seconda delle diverse date in cui

perviene il bollettino non è riconducibile alla norma censurata in

sé considerata, ma costituisce una mera disparità di fatto dovuta

al pratico funzionamento di un servizio, come tale inidonea a

sorreggere censure di costituzionalità, in quanto, secondo la

costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. di recente ord. n. 505

del 1987), al giudice della legittimità delle leggi spetta soltanto

di statuire se lo strumento apprestato dal legislatore non sia di per

sé arbitrario o discriminatorio, mentre eventuali carenze relative

alla sua concreta utilizzazione non incidono sulla costituzionalità

della norma;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 192 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12

("Ordinamento giudiziario"), sollevata, in riferimento all'art. 3

Cost., dal T.A.R. del Piemonte con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1059 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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