Corte costituzionale

Ordinanza n. 105/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/04/1998 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5,

della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto

di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei

diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della

commissione di garanzia dell'attuazione della legge), promosso con

ordinanza emessa il 6 maggio 1997 dal pretore di Trento nel

procedimento penale a carico di Federspiel Franz e altri, iscritta al

n. 433 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno

1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale prossimo alla

prescrizione del reato (prevista per il marzo 1998) i difensori degli

imputati aderivano all'astensione collettiva proclamata dall'Unione

nazionale delle camere penali;

che, con separata ordinanza dibattimentale, il pretore di Trento

rinviava il processo e sollevava, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio

del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla

salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della

legge), nella parte in cui "non prevede, in caso di astensione

collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e procuratori,

l'obbligo di assicurare le prestazioni necessarie in caso di prossima

prescrizione del reato e in caso di intervenuta costituzione in

giudizio della parte civile";

che il giudice a quo sostiene di avere presente la sentenza n.

171 del 1996 con la quale questa Corte ha dichiarato la

illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge

n. 146 del 1990, nella parte in cui non contempla, nel caso di

astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e

procuratori legali, l'obbligo di un congruo preavviso e di un

ragionevole limite temporale senza prevedere gli strumenti idonei a

individuare (e ad assicurare) le prestazioni essenziali, nonché le

procedure e le misure conseguenziali alla inosservanza;

che, tuttavia, egli sarebbe tenuto a sollecitare un nuovo

scrutinio di costituzionalità sulla norma, perché il legislatore

non ha ancora introdotto un meccanismo che assicuri le prestazioni

necessarie;

che, secondo il rimettente, le libertà riservate a singoli e a

gruppi non possono compromettere, con la paralisi della

giurisdizione, i beni primari della convivenza civile e che,

pertanto, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione

testimonierebbe la incapacità dello Stato a rendere giustizia;

che vi sarebbe lesione, altresì, dell'art. 24 della Costituzione

non garantendosi alla parte civile, costituita nel giudizio penale,

la tutela del proprio diritto costituzionalmente protetto;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza;

che, ad avviso dell'Avvocatura, la questione, finalizzata alla

pronuncia d'una sentenza additiva che disciplini compiutamente

procedure (e misure) tali da garantire le prestazioni essenziali,

sarebbe inammissibile, trattandosi di materia rimessa alla

discrezionalità del legislatore;

che, essendo la questione già definita nel precedente giudizio

di costituzionalità, debbono ritenersi comprese, tra le prestazioni

essenziali, quelle atte a evitare la prossima prescrizione;

che, a tal fine, sembrerebbe utile un richiamo all'art. 240-bis

delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in

modo da consentire la non operatività della sospensione feriale dei

termini processuali anche nei procedimenti penali, qualora sia

prossima la prescrizione del reato;

che, in ogni caso, la norma non recherebbe lesione, determinante,

alle facoltà defensionali della parte civile, la quale potrebbe

ottenere, così, piena tutela in sede civile.

Considerato che ritorna all'esame della Corte la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge 12

giugno 1990, n. 146, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione,

"nella parte in cui non prevede, in caso di astensione collettiva

dall'attività giudiziaria degli avvocati e procuratori, l'obbligo di

assicurare le prestazioni necessarie in caso di prossima prescrizione

del reato e in caso di intervenuta costituzione in giudizio della

parte civile";

che l'art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990 è stato

già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n.

171 del 1996;

che la citata sentenza e le successive ordinanze nn. 318 e 273

del 1996 hanno chiarito come la libertà dei professionisti non sia

assoluta, spettando al giudice il potere di bilanciare i valori in

conflitto, sì da far recedere - se del caso - quella libertà a

fronte di altri valori costituzionalmente rilevanti;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge 12

giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei

servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della

persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di

garanzia dell'attuazione della legge) sollevata, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Trento con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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