Corte costituzionale

Ordinanza n. 105/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/04/1984 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 9r.d.l. 1404/1934

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.dl.

20 luglio 1934 n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i

minorenni), promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1977 dal

tribunale per i minorenni di Catania nel procedimento penale a carico

di Zappalà Giuseppe ed altro, iscritta al n. 27 del registro ordinanze

1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177

dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 giugno 1977 (ma pervenuta a

questa Corte il 10 gennaio 1983) il tribunale per i minorenni di

Catania ha deferito la questione di legittimità costituzionale,

innanzi a lui sollevata dal Pubblico Ministero, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, dell'art. 9 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404

(Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito

con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n. 835;

che in proposito il giudice a quo - premesso che detta norma ha

attribuito alla competenza del tribunale per i minorenni tutti i

procedimenti penali per reati commessi dai minon degli anni diciotto,

prevedendo peraltro, al comma secondo, che la disposizione non sia

applicabile quando nel procedimento vi sono coimputati maggiorenni - ha

ricordato che questa Corte, con la sentenza n. 198 del 1972, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma medesima "nella

parte in cui non limita la deroga alla competenza del tribunale per i

minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e maggiori degli anni

diciotto siano coimputati dello stesso reato";

che in conseguenza - si rileva nell'ordinanza di rimessione - ne

discende "la necessità di due distinti giudizi, affidati a due diversi

organi giudiziari, nel caso, in pratica assai frequente, di un

minorenne autore di diversi reati fra loro connessi, alcuni dei quali

perpetrati da solo e in concorso con minorenni ed altri perpetrati in

concorso con maggiorenni". come nella fattispecie all'esame del giudice

a quo;

che lo stesso giudice ha, pertanto, ravvisato la non manifesta

infondatezza della questione, per disparità di trattamento, nel

riflesso che la denunciata norma, nei processi penali con coimputati

minorenni e maggiorenni, non consente che il giudice ordinario giudichi

il minore (oltre che nell'ipotesi di concorso con maggiorenni nello

stesso reato) anche per i reati connessi a quelli per cui vi è

coimputazione con maggiorenni, né, per altro verso, consente che il

tribunale per i minorenni giudichi il minore (oltre che per i reati

connessi a quelli per cui vi è coimputazione con maggiorenni) anche

nell'ipotesi in cui egli sia coimputato con maggiorenni per concorso

nello stesso reato;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio per il

Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia

dichiarata infondata.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 222 del 1983, ha

già dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 9,

appunto "nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i

minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con

maggiorenni per concorso nello stesso reato";

che per effetto della richiamata pronuncia non risulta più

sussistere, né sotto l'uno né sotto l'altro dei dedotti profili, la

disparità di trattamento posta a base della sollevata questione, della

quale va pertanto dichiarata la manifesta infondatezza.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, con l'ordinanza emessa il 13 giugno 1977 dal tribunale

per i minorenni di Catania (n. 27 del R.O. 1983), dell'art. 9 del

R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del

tribunale per i minorenni), convertito con modificazioni nella legge 27

maggio 1935, n. 835, la cui illegittimità costituzionale, "nella parte

in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni i

procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per

concorso nello stesso reato", è stata già dichiarata dalla Corte

costituzionale con sentenza n. 222 del 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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