Corte costituzionale

Ordinanza n. 104/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 d.P.R. 26

ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario) in riferimento all'art.10, comma secondo, n. 14, della

legge 9 ottobre 1971 n. 825, promosso con ordinanza emessa il 3

luglio 1981 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da

Fallimento Romana combustibili s.r.l. c. Amministrazione delle

finanze dello Stato, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 1982;

Visto l'atto di costituzione del Fallimento Romana combustibili

s.r.l. nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dal Fallimento

Romana combustibili s.r.l. contro l'Amministrazione delle finanze

dello Stato ed avente ad oggetto un avviso di accertamento di reddito

ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, la Corte di cassazione con

ordinanza del 3 luglio 1981 (reg. ord. n. 58 del 1982) sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 d.P.R. 26

ottobre 1972 n. 636, in riferimento all'art. 76 Cost.;

che la Corte - premesso che la Commissione tributaria centrale,

autrice della sentenza impugnata, aveva proceduto alla ricostruzione

dei fatti, accettando anche nuovi documenti - osservava che

l'impugnato art. 26 ammetteva il ricorso alla detta commissione

"soltanto per violazione di legge e per questioni di fatto escluse

quelle relative a valutazione estimativa";

che l'art. 10, secondo comma, n. 14, l. 9 ottobre 1971 n. 825 in

base alla cui delega era stato emesso il d.P.R. n. 636/1972 aveva per

contro previsto il ricorso alla Commissione centrale "per soli motivi

di legittimità";

che ciò induceva la Corte a dubitare che la norma impugnata

fosse viziata da eccesso di delega (art. 76 Cost.);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

richiamava la sent. di questa Corte n. 57 del 1982, chiedendo che la

questione fosse dichiarata manifestamente infondata;

che il Fallimento si costituiva e chiedeva che la Corte

sollevasse davanti a se stessa questione di legittimità

costituzionale dell'art. 27 d.P.R. n. 636/1972, in riferimento

all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la discussione orale

davanti alla Commissione tributaria centrale.

Considerato che la questione dev'essere dichiarata manifestamente

infondata in quanto già decisa con sent. n. 57 del 1982, in cui

questa Corte ha osservato, anche in base ad argomenti di carattere

storico e sistematico, come l'espressione "motivi di legittimità",

contenuta nell'art. 10 n. 14 della legge di delega n. 825 del 1971,

vada intesa non già nel senso processualcivilistico di motivi "di

diritto" bensì nel significato, proprio del processo amministrativo,

secondo cui il giudice ben può ricostruire la realtà materiale su

cui esplica i propri effetti l'atto impugnato;

che la richiesta avanzata dalla parte privata non può essere

accolta, in quanto manca qualsiasi nesso di pregiudizialità tra la

questione da lei prospettata e quella attualmente all'esame della

Corte;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata

in riferimento all'art. 76 Cost. dalla Corte di cassazione con

l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa con sentenza

n. 57 del 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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