Corte costituzionale

Ordinanza n. 1035/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/11/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 3legge 68/1988
  • art. 9legge 68/1988
  • art. 117legge 68/1988
  • art. 118legge 68/1988
  • art. 35d.P.R. 616/1977
  • art. 4legge 68/1988
  • art. 12legge 68/1988
  • art. 32d.P.R. 616/1977
  • art. 82d.P.R. 616/1977
  • art. 13legge 431/1985

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, terzo

comma, 11, 12 e 13 del d. l. 12 gennaio 1988, n. 2, intitolato:

"Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove

norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive", promosso con

ricorso della Regione Umbria, notificato il 12 febbraio 1988,

depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 8 del

registro ricorsi 1988.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che la Regione Umbria, con il ricorso di cui in epigrafe,

ha sollevato numerose questioni di legittimità costituzionale

avverso il decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2 ("Modifiche alla legge

28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di

controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e

sanatoria delle opere abusive");

che, innanzitutto, la Regione dubita della legittimità

costituzionale del decreto-legge nel suo complesso, perché, essendo

stato adottato in assenza dei requisiti prescritti e costituendo il

sesto provvedimento di contenuto identico ad altri decreti non

convertiti, violerebbe l'art. 77 Cost.;

che, inoltre, la Regione dubita della legittimità

costituzionale degli artt. 4, terzo comma, 11, 12 e 13, primo comma,

del decreto-legge impugnato;

che, in particolare, ad avviso della ricorrente, l'art. 4, terzo

comma, il quale rimette ad un decreto ministeriale la determinazione

degli accertamenti da eseguire al fine della certificazione richiesta

dal secondo comma, lettera b, dell'art. 35 della legge n. 47 del

1985, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in relazione al d.P.R. 24

luglio 1977, n. 616, allegato A, in quanto incide sulla funzione di

vigilanza, sia preventiva che successiva all'inizio dei lavori, sulle

costruzioni in zone sismiche, di sicura competenza regionale;

che l'art. 11, secondo il quale agli effetti della tabella

allegata alla legge n. 47 del 1985 si considerano conformi agli

strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti

adottati entro la data del 2 ottobre 1986, anche se non ancora

approvati, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto esclude la

rilevanza dell'approvazione degli strumenti urbanistici da parte dei

competenti organi regionali, e l'art. 3 Cost., in quanto

irragionevolmente prevede che gli stessi effetti vengano prodotti da

strumenti urbanistici approvati e da strumenti urbanistici solo

adottati, determinando, altresì, la possibilità per soggetti che si

trovano in situazioni differenti di ottenere il condono mediante il

pagamento di una somma computata con i medesimi criteri;

che l'art 12, nel suo complesso, in quanto prevede un sistema di

gestione del vincolo paesaggistico-ambientale non idoneo a garantire

l'attuazione del valore primario del paesaggio, secondo quanto

affermato da questa Corte con la sentenza n. 151 del 1986, violerebbe

l'art. 9 Cost., mentre il terzo comma del medesimo art. 12 violerebbe

l'art. 77 Cost., in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto

il continuo spostamento del termine per la presentazione delle

domande, determinato dalla reiterazione dei decreti-legge non

convertiti, vanifica, anche attraverso il semplice decorso del

termine, gli eventuali pareri negativi espressi dalla regione,

nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalle leggi nn. 47

e 431 del 1985 (ritenuta, quest'ultima, con la citata sentenza,

conforme al principio cooperativistico, come applicato nei rapporti

tra Stato e regioni);

che, infine, l'art. 13, primo comma, il quale attribuisce al

Ministro dei lavori pubblici il potere di stabilire i criteri e gli

indirizzi per il coordinamento delle politiche di risanamento delle

zone interessate dall'abusivismo, violerebbe gli artt. 117 e 118

Cost., in quanto consente un intervento statale, caso per caso, in

una materia di sicura competenza regionale;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

eccependo la inammissibilità delle questioni proposte in riferimento

a disposizioni costituzionali non direttamente attributive di

competenza alle regioni, e chiedendo che le altre questioni siano

dichiarate non fondate.

Considerato che il ricorso della Regione Umbria solleva questioni

identiche a quelle proposte dalla Regione Toscana avverso il medesimo

decreto-legge e decise con la sentenza n. 302 del 10 marzo 1988, con

la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale

dell'art. 12 del decreto-legge n. 2 del 1988, la inammissibilità

delle questioni proposte in riferimento ai soli artt. 77, 3 e 9

Cost., e la infondatezza delle restanti questioni concernenti gli

artt. 4, 11 e 13 del predetto decreto-legge;

che, peraltro, successivamente alla citata sentenza, il

decreto-legge impugnato è stato convertito, con modificazioni, con

la legge 13 marzo 1988, n. 68;

che le modificazioni, rilevanti ai fini del presente giudizio,

apportate in sede di conversione, concernono gli artt. 4, terzo

comma, 12, e 13, primo comma;

che, in particolare, l'art. 4, terzo comma, è stato integrato

con la previsione che il decreto del Ministro dei lavori pubblici

debba essere adottato entro il termine di tre mesi dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione;

che l'art. 12 è stato interamente sostituito, prevedendosi che

il parere di cui all'art. 32, primo comma, della legge n. 47 del

1985, sia espresso in base al meccanismo di cooperazione fra regioni

e Stato previsto dall'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come

modificato dal d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con legge 8

agosto 1985, n. 431;

che, del pari, l'art. 13 è stato interamente sostituito,

prevedendosi, al primo comma, che gli indirizzi per il recupero

edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate

dall'abusivismo siano fissati dal Ministro dei lavori pubblici,

sentite le Regioni, le quali possono anche fornire indicazioni per la

predisposizione di programmi di interventi per le zone maggiormente

interessate;

che, secondo la pregressa giurisprudenza di questa Corte in tema

di rapporti tra decreto-legge e legge di conversione, l'impugnativa

proposta nei confronti del decreto-legge si estende anche alle

corrispondenti disposizioni della legge di conversione (v., in tal

senso, sentt. nn. 75 del 1967 e 151 del 1986);

che, conseguentemente, la questione di legittimità

costituzionale dell'intero decreto-legge, sollevata in riferimento

all'art. 77 Cost., già dichiarata inammissibile con la sentenza n.

302 del 1988, va dichiarata manifestamente inammissibile,

costituendo, anzi, l'intervenuta conversione un ulteriore ed autonomo

motivo di inammissibilità (v., da ultimo, sent. n. 1033 del 1988);

che, parimenti, manifestamente inammissibili devono essere

dichiarate le questioni concernenti l'art. 12 del decreto-legge n. 2

del 1988, innanzitutto, in quanto, un'identica questione, sollevata

in riferimento all'art. 9 Cost., è già stata dichiarata

inammissibile con la sentenza n. 302 del 1988; in secondo luogo, in

quanto le questioni sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118

Cost. hanno dato luogo a una dichiarazione d'illegittimità

costituzionale pronunziata con la sentenza da ultimo citata; e,

infine, in quanto le nuove disposizioni introdotte dalla legge di

conversione richiamano norme (art. 82, comma nono, del d.P.R. n. 616

del 1977 introdotto dal d.l. n. 312 del 1985, convertito con l. n.

431 del 1985) radicalmente diverse da quelle impugnate e sulle quali,

peraltro, questa Corte si è già pronunziata nel senso

dell'infondatezza dei dubbi sollevati sulla loro incostituzionalità

(sent. n. 151 del 1986);

che la questione concernente l'art. 4, terzo comma, del d. l. n.

2 del 1988, come convertito con la legge n. 68 del 1988, deve essere

dichiarata manifestamente infondata, in quanto identica questione è

già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 302 del 1988,

mentre le modificazioni apportate in sede di conversione non incidono

in alcun modo sul contenuto precettivo della disposizione impugnata;

che le questioni concernenti l'art. 11 del citato decreto-legge,

non modificato dalla legge di conversione n. 68 del 1988, vanno

dichiarate l'una - quella proposta in riferimento all'art. 3 Cost. -

manifestamente inammissibile, in quanto già dichiarata inammissibile

con la citata sentenza n. 302 del 1988, e l'altra - quella proposta

in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - manifestamente infondata,

in quanto già dichiarata non fondata con la predetta sentenza, senza

che la Regione Umbria abbia addotto elementi tali da indurre ad una

differente valutazione;

che, infine, la questione concernente l'art. 13, primo comma,

nel testo risultante dalla legge di conversione, va dichiarata

manifestamente infondata, in quanto la questione relativa alla

disposizione contenuta nel decreto-legge è stata già dichiarata non

fondata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., mentre le

modificazioni introdotte, pur apportando sensibili innovazioni, non

appaiono tali, tuttavia, da indurre ad escludere l'effetto estensivo

della impugnativa, potendosi anzi dire che, se infondata era la

questione di legittimità costituzionale della originaria

disposizione, a maggior ragione lo sarebbe quella concernente le

disposizioni introdotte dalla legge di conversione, che hanno

previsto la partecipazione delle regioni all'attività ivi

disciplinata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

dinanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2

("Modifiche alla legge 28 febbraio 1985 n. 47, concernente nuove

norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive"), convertito, con

modificazioni, con legge 13 marzo 1988, n. 68, sollevata, in

riferimento all'art. 77 Cost., dalla Regione Umbria con il ricorso

indicato in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 del decreto-legge 12

gennaio 1988, n. 2, convertito con legge 13 marzo 1988, n. 68,

sollevate, rispettivamente, in riferimento all'art. 3, e agli artt.

9, 117, 118, e 77 Cost., dalla Regione Umbria con il ricorso indicato

in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 4, terzo comma, 11 e 13, primo comma, del

decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con legge 13 marzo

1988, n. 68, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.,

dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1035 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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