Corte costituzionale

Ordinanza n. 103/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4,

della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti

didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116,

della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento

dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di

controllo), promossi con ordinanze emesse il 15 dicembre 1997 dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il 29 e il 15 gennaio

1998, il 18 dicembre 1997 e il 15 gennaio 1998 dal Tribunale

amministrativo regionale della Liguria, il 21 gennaio 1998 e 29

ottobre 1997 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il 26

marzo 1998, il 29 gennaio 1998 (n. 4 ordinanze), l'11 marzo 1998 (n.

5 ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, il

24 giugno 1998 dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche,

il 26 marzo 1998, l'11 marzo 1998 (n. 12 ordinanze) e il 29 gennaio

1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria,

rispettivamente iscritte ai nn. 474, 487, 488, 496, 497, 606, 607, da

619 a 628, 677, 689, 716, 717, da 719 a 726, 740, 741 e 742 del

registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, nn. 27, 28, 37, 39, 40 e 41, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Luca Ghini, Francesco Camurati,

Matteo Quinzi, Federico Gatti ed altra, Andrea Bracco ed altri,

Tommaso Baldi ed altri, Massimo Monteventi, Marta Xotta, Michele

Demuro, Eugenio Trestin ed altri, Giovanni Restivo nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che, con trentadue ordinanze di identico o analogo

contenuto, i Tribunali amministrativi regionali del Lazio, Sez. III

(r.o. nn. 474, 606 e 607 del 1998), delle Marche (r.o. n. 677 del

1998) e della Liguria (r.o. nn. 487, 488, 496, 497, 619, 620, 621,

622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 689, 716, 717, 719, 720, 721, 722,

723, 724, 725, 726, 740, 741 e 742 del 1998), hanno sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della

legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici

universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge

15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento

dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di

controllo) - che ha attribuito al Ministro dell'Università e della

ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la

limitazione degli accessi ai corsi di laurea universitari - in

riferimento al principio costituzionale della riserva relativa di

legge nella materia, nonché agli artt. 33 e 34 della Costituzione;

che i giudici rimettenti ritengono la questione rilevante,

trattandosi di giudizi promossi da studenti non ammessi alla

immatricolazione al primo anno dei corsi di laurea per i quali le

rispettive università hanno stabilito un numero massimo di

iscrizioni e l'amministrazione ha dettato, con il decreto

ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante norme in

materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse

attività di orientamento), norme regolamentari che trovano,

dichiaratamente, supporto normativo nella disposizione impugnata;

che secondo tutte le ordinanze di rimessione, in materia di

accesso agli studi, anche universitari, sussisterebbe, in base agli

artt. 33 e 34 della Costituzione, una riserva relativa di legge che

consente al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti la

disciplina della materia stessa, ma soltanto previa determinazione di

una serie di precetti idonei a vincolare e indirizzare la normazione

secondaria, o, comunque, previa individuazione delle linee essenziali

della disciplina, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale;

che in tutti i giudizi di fronte alla Corte costituzionale

(tranne in quello di cui al r.o. n. 721 del 1998) è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della

questione;

che in alcuni giudizi (r.o. nn. 487, 497, 606, 619, 622, 625,

689, 723, 724, 741 e 742 del 1998) si sono costituite le parti

private, aspiranti studenti ricorrenti nei giudizi a quibus chiedendo

l'accoglimento della questione per la violazione dei principi

costituzionali richiamati;

che la parte privata costituitasi nel giudizio di cui al r.o. n.

487 del 1998 ha depositato una memoria nella quale, "pur non

ignorando la recente sentenza n. 383 del 1998" con cui questa Corte

ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità

costituzionale ora proposta, insiste sulla illegittimità della norma

denunciata riproducendo le medesime considerazioni, già svolte nei

precedenti giudizi, in tema di autonomia universitaria e di

inadeguatezza della relativa disciplina nonché di violazione della

riserva relativa di legge nella materia dell'accesso agli studi

universitari;

che la medesima parte privata ha poi dedotto la violazione

dell'art. 3 della Costituzione perché la normativa comunitaria non

imporrebbe il "numero chiuso" e lascerebbe gli Stati membri liberi di

determinare modi e forme di attuazione delle direttive in materia; ma

gli strumenti attuativi scelti dalla normazione secondaria interna

(d.m. del 31 luglio 1997) sarebbero incongrui perché la procedura

concorsuale ivi prevista si svolge nello stesso giorno in tutte le

sedi universitarie, così determinando un'illogica discriminazione

tra gli studenti che scelgono una sede universitaria piuttosto che

un'altra; essi, infatti, rischierebbero di non superare la prova solo

perché alla selezione di una sede hanno partecipato soggetti con una

preparazione superiore alla loro, mentre in altre sedi avrebbero

potuto trovare concorrenti di livello inferiore.

Considerato che le trentadue ordinanze di rinvio propongono, in

termini identici o analoghi tra loro, un'unica questione di

costituzionalità e che pertanto i relativi giudizi possono essere

riuniti e definiti con unica decisione;

che le anzidette ordinanze sollevano la medesima questione di

legittimità costituzionale già decisa da questa Corte con la

sentenza n. 383 del 1998 nel senso della non fondatezza;

che nelle ordinanze di rimessione non sono addotti profili o

motivi nuovi che possano indurre il giudice delle leggi a mutare il

precedente indirizzo giurisprudenziale;

che la censura nuova, proposta dalla parte privata costituitasi

nel giudizio di cui al r.o. n. 487 del 1998 con riferimento alla

violazione dell'art. 3 della Costituzione, non può essere presa in

considerazione, poiché l'oggetto del giudizio di costituzionalità

è fissato unicamente dal giudice della rimessione, potendo le parti

private costituite svolgere soltanto ulteriori considerazioni a

sostegno della questione, nei limiti fissati dall'ordinanza di

rinvio;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale è

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della

legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici

universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge

15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento

dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di

controllo), sollevata, in riferimento agli artt. 33 e 34 della

Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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