Corte costituzionale

Ordinanza n. 1027/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/11/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e

sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative

della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni

e degli esplosivi) promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1987

dal Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Fumagalli

Alberto, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie

speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Lucca, con l'ordinanza in epigrafe, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., questione

di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma,

legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina

vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli

esplosivi) nella parte in cui punisce con la medesima pena edittale

chi fabbrica, chi importa, chi detiene e chi porta fuori dalla

propria abitazione un'arma giocattolo priva del prescritto tappo

rosso, sotto il profilo che sono in tal modo irrazionalmente

parificati fatti criminosi di diversa portata, e nella parte in cui

la detenzione di un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso

è punita con un minimo edittale maggiore rispetto alla detenzione

illegale di arma comune da sparo, per l'inapplicabilità alla prima

ipotesi dell'attenuante del caso di lieve entità, sotto il profilo

che viene in tal modo determinata un'irrazionale disparità di

trattamento a sfavore della prima detenzione, che presenta invece

evidenti profili di minore pericolosità e gravità;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, concludendo per la manifesta infondatezza e, comunque, per

l'infondatezza della questione;

Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata

da questa Corte con la sent. n. 171 del 1986 e manifestamente

infondata con l'ord. n. 307 del 1986;

che, peraltro, nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono

profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte

con la sentenza e l'ordinanza in parola;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, legge 18 aprile

1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il

controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) sollevata,

in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dal Pretore di Lucca

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1027 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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