Corte costituzionale

Ordinanza n. 101/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/04/1985 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.P.R. 795/1984
  • art. 8d.P.R. 795/1984
  • art. 11d.P.R. 795/1984
  • art. 18d.P.R. 795/1984

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 8, 11 e

18 del d.P.R. 1 dicembre 1984. n. 795 recante "Misure amministrative e

finanziarie in favore dei Comuni ad alta tensione abitativa" promosso

con ricorso del Presidente della Regione Liguria, notificato il 28

dicembre 1984, depositato in cancelleria l'8 gennaio 1985 ed iscritto

al n. 1 del registro ricorsi 1985.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri:

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che la Regione Liguria, in persona del Presidente della

Giunta regionale, ha sollevato con il ricorso indicato in epigrafe

questione principale di legittimità costituzionale, in relazione agli

artt. 3, 117, 118, 119 e 81 della Costituzione, degli artt. 4, 8, 11 e

18 d.P.R. 1 dicembre 1984, n. 795 (misure amministrative e finanziarie

in favore dei comuni ad alta tensione abitativa), nella parte in cui,

prevedendo la realizzazione di programmi straordinari di edilizia

abitativa, invadono la sfera di competenza esclusiva regionale in

materia di "edilizia residenziale pubblica", determinando inoltre

arbitrarie discriminazioni tra gli sfrattati e le altre categorie

aspiranti ad una abitazione di edilizia sovvenzionata.

Considerato, tuttavia, che il ricorso, notificato il 28 dicembre

1984, è stato depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale

l'8 gennaio 1985 e quindi oltre il termine di dieci giorni stabilito

dall'ultimo comma dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 4, 8, 11 e 18 d.P.R. 1 dicembre 1984, n.

795, sollevata dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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