Corte costituzionale

Ordinanza n. 10/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/01/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 56 della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1994 dalla Corte di

cassazione sul ricorso proposto dal procuratore generale militare nei

confronti di Bozzato Nicola ed altro, iscritta al n. 522 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 4 novembre

1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, questione di legittimità degli artt. 53 e 56 della

legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui escludono

l'applicabilità delle sanzioni sostitutive (in particolare, della

libertà controllata) relativamente ai reati previsti dalla legge

penale militare, commessi da militari e giudicati dall'autorità

giudiziaria militare, anche in relazione a soggetti già militari

all'epoca della commissione del reato ma non più tali all'atto del

giudizio e della condanna;

che nel giudizio non ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Considerato che, in effetti, l'unico precetto coinvolto nella

denuncia d'illegittimità è l'art. 53 della legge n. 689 del 1981,

riguardante la sostituzione delle pene detentive brevi (e, quindi,

pure della libertà controllata), riferendosi l'art. 56 alle sole

modalità esecutive di tale ultima misura;

che, con sentenza n. 284 del 1995, questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre

1981, n. 689 "nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle

sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari,

secondo i principii di cui in motivazione";

che tale decisione (la quale fa riferimento a tutte le sanzioni

sostitutive e, dunque, anche alla libertà controllata: v. n. 6 del

Considerato in diritto) è, a fortiori, riferibile ai soggetti già

militari all'epoca della commissione del reato ma non più militari

all'atto del giudizio e della condanna, nei confronti dei quali -

come del resto rileva lo stesso giudice rimettente - neppure si

pongono quei problemi di adattamento delle modalità di esecuzione

delle varie sanzioni sostitutive, la cui definizione la sentenza n.

284 del 1995 di questa Corte demanda al legislatore;

che, di conseguenza, la proposta questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 53 e 56 della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata dalla

Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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