Corte costituzionale

Ordinanza n. 10/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1994 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5 del r.d.l.

20 luglio 1934, n. 1404, e 58 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12,

promossi con tre ordinanze emesse, le prime due, il 3 maggio e, la

terza, il 6 luglio 1993 dalla Corte d'appello di Genova - Sezione per

i minorenni, iscritte rispettivamente ai n. 377, 573 e 601 del

registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 29 e n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel processo d'appello avverso la sentenza di

condanna di Flavio Parodi emessa dal Tribunale per i minorenni di

Genova, la Corte d'appello di Genova - Sezione per i minorenni, con

ordinanza del 3 maggio 1993 (r.o. n. 377 del 1993), ha sollevato

d'ufficio - in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione - la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 del r.d.l. 20

luglio 1934, n. 1404, e 58 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, "nella

parte in cui non prevedono che il numero dei componenti del collegio

giudicante della Sezione per i minorenni della Corte d'appello sia

cinque (tre magistrati e due giudici onorari) e non quattro (due

magistrati e due giudici onorari)";

che identica questione è stata sollevata d'ufficio, sempre

dalla Corte d'appello di Genova - Sezione per i minorenni, con due

distinte ordinanze, rispettivamente del 3 maggio 1993 (r.o. n. 573

del 1993) e del 6 luglio 1993 (r.o. n. 601 del 1993) emesse in

differenti processi d'appello avverso sentenze di condanna di

Jovanovic Radisa pronunciate dal Tribunale per i minorenni di Genova;

che nelle tre ordinanze di rinvio, aventi contenuto

sostanzialmente identico, il giudice remittente - dopo aver ricordato

la successione di norme che hanno disciplinato la composizione del

Tribunale per i minorenni e della Sezione per i minorenni della Corte

d'appello (artt. 2 e 5 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404; artt. 4 e

5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441; artt. 1 e 2 della legge 8

agosto 1977, n. 532) e dopo aver menzionato l'ordinanza della Corte

costituzionale n. 590 del 31 maggio 1988 - ha tratto la conclusione

che l'opzione legislativa per una composizione paritaria dell'organo

giudicante non è stata considerata da questa Corte come una scelta

incoerente e contraddittoria;

che - ad avviso del giudice a quo - nel settore della giustizia

minorile la presenza e l'apporto dei giudici non togati devono essere

identici in primo grado come in appello, al pari di quanto avviene in

altri organi giurisdizionali: con la conseguenza che la scelta

compiuta dal legislatore in ordine alla composizione della Sezione

per i minorenni della Corte d'appello - attualmente formata da tre

magistrati e da due membri non togati - risulterebbe "incoerente,

contraddittoria, non immune da vizi logici" e perciò in contrasto

con il principio di eguaglianza;

che - sempre a giudizio del remittente - le norme denunciate si

porrebbero in contrasto anche con il principio di buon andamento

dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione,

impedendo sia l'assegnazione di un magistrato - oggi necessariamente

impegnato presso la Sezione per i minorenni - ad altri compiti sia la

formazione di "diversi collegi nell'ambito della medesima Sezione

minorile, con evidente più spedito espletamento del lavoro

giudiziario";

che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata;

Considerato che questa Corte, con l'ordinanza n. 590 del 1988, ha

già affermato che la normativa che regola la composizione degli

organi di giustizia minorile ed in particolare la presenza in essi di

magistrati e di membri non togati "si inserisce nella generale

riserva di legge sul funzionamento degli organi giurisdizionali

sancita dall'art. 108 della Costituzione" e che "pertanto un'opzione

tra diverse forme di composizione .. sarebbe certamente propria del

legislatore";

che l'esistenza di una insindacabile discrezionalità

legislativa in questa materia va ribadita nel presente giudizio, nel

quale le censure rivolte alla normativa che regola la composizione

della Sezione per i minorenni della Corte d'appello sono frutto di

valutazioni di merito sulla "ottimale" composizione dell'organo

giurisdizionale e sulla "migliore" destinazione del magistrato

ritenuto eccedente nel collegio;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 del r.d.l. 20

luglio 1934, n. 1404, e 58 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla

Corte d'appello di Genova - Sezione per i minorenni con le ordinanze

di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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