Corte costituzionale

Ordinanza n. 10/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1985 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17,

lett. b, legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei

suoli) promossi con due ordinanze emesse il 13 dicembre 1981 dal

pretore di Laurenzana nei procedimenti penali a carico di Romano Biagio

e Petrone Fortunato Donato ed altri, iscritte ai nn. 335 e 336 del

registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 253 dell'anno, 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri:

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che il pretore di Laurenzana con due ordinanze emesse

entrambe il 13 dicembre 1981 (nn. 335 e 336 del reg. ord. 1983) ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 28

gennaio 1977, n. 10, in quanto, assoggettando alla stessa sanzione chi,

pur senza la preventiva concessione, abbia tuttavia edificato nel pieno

rispetto delle norme urbanistiche, e chi, invece, munito o meno di

concessione edilizia, abbia violato le disposizioni poste a tutela

dell'interesse urbanistico, pone quoad poenam sullo stesso piano due

attività sostanzialmente diverse.

Considerato che identica questione è stata dichiarata

manifestamente infondata con ordinanza n. 84 del 1984, sulla scia della

consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine alla

censurabilità delle scelte del legislatore in materia di

configurazione delle fattispecie criminose e di previsione delle

correlative pene solo allorché esse diano luogo a sperequazioni di

tali gravità da risultare palesemente inique;

che il giudice a quo non prospetta in questa sede motivi diversi o

ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n.

10, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

pretore di Laurenzana con ordinanze emesse il 13 dicembre 1981 (nn. 335

e 336 del reg. ord. del 1983).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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