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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Lo stipendio individuale degli operai di terza classe dei laboratori chimici delle gabelle, esposto nella tabella B annessa alla legge del 5 luglio 1908, n. 400, nella cifra di lire milleduecento, e' corretto in quella di lire milletrecento.
[7]La correzione per tutte le conseguenze di legge, avra' effetto a datare dal giorno nel quale ando' in vigore la legge del 5 luglio 1908, n. 400.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 10 luglio 1910.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Facta.
[12]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 1 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
