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Il premio di cui all'articolo precedente spetta pure, in uguale misura, ai membri degli equipaggi e, in caso di morte, ai loro eredi legittimi o testamentari, imbarcati su navi mercantili nazionali che, nel tentativo di violare il blocco: in viaggi oceanici, sono state affondate o catturate dal nemico, sempreche' dalle indagini all'uopo esperite dal Ministero delle comunicazioni tale concessione risulti giustificata
Testo in vigore dal 13 aprile 1942 al 16 dicembre 2009
