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[1]Il Ministro per le finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
[2]Sugli stanziamenti, disposti ai sensi della presente legge, possono essere concesse anticipazioni ai Consorzi agrari provinciali ed all'Ente nazionale risi, con le modalita' da stabilire mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con il Ministro per le finanze.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 29 marzo 1943-XXI
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - PARESCHI - ACERBO
[7]Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Testo in vigore dal 4 maggio 1943 al 16 dicembre 2009
