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[1]Al risone ed al granoturco di produzione nazionale conferiti agli ammassi nella campagna 1942-1943 e destinati al consumo interno e' attribuita a carico del bilancio dello Stato, ed in aggiunta alle quote integrative, previste dall'art. 1 della legge 9 ottobre 1942-XX, n. 1289, un premio di conferimento nella seguente misura:
[2]al risone lire 14 al quintale;
[3]al granoturco lire 11 al quintale.
Testo in vigore dal 4 maggio 1943 al 16 dicembre 2009
