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Il compenso globale straordinario di cui all'articolo 1 non spetta per i periodi di tempo trascorsi in posizione di stato che comporti la sospensione o privazione dello stipendio; per i periodi trascorsi in posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio, il relativo rateo del compenso straordinario, e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio. Il compenso straordinario globale va corrisposto per intero al personale che abbia percepito continuativamente lo stipendio dal 1 gennaio al 30 giugno 1962; nel caso in cui lo stipendio sia stato percepito per un periodo inferiore, il compenso e' dovuto in ragione di un sesto per ogni mensilita' di stipendio percepito o frazione di mensilita' di stipendio superiore ai 15 giorni. Per gli insegnanti non di ruolo che non abbiano orario di cattedra, il compenso straordinario e' commisurato proporzionalmente alle ore settimanali di insegnamento prestato. In nessun caso, pero', puo' superare la misura intera.

Testo in vigore dal 3 settembre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1302~art2 · fonte del testo

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