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Rimane ferma l'assoluta preferenza stabilita dall'art. 5 del citato R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2313, ed ogni altra disposizione concernente autogassogeni e carburanti di produzione nazionale, che non contrasti con quelle contenute nei precedenti articoli.
Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
