Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Qualora senza giustificato motivo vengano in un giorno effettuate corse, anche in numero di una sola, con autobus non funzionanti esclusivamente a gassogeno, il premio di esercizio relativo al trimestre viene ridotto alla meta'. Se l'infrazione si ripete in altro giorno, il premio e' perduto per l'intero trimestre in cui si verifica la nuova infrazione.
Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
