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Gli autobus a gassogeno in servizio sulla linea possono essere sia nuovi di fabbrica, sia provenienti da trasformazioni di autobus gia' a benzina o a nafta; in ogni caso debbono essere posti nella materiale impossibilita' di impiegare benzina od altro carburante liquido e debbono essere altresi' autorizzati dal Ministero delle comunicazioni, Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.
Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
