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Ad ogni esercente di linea automobilistica in servizio pubblico, sussidiata o no, definitiva o provvisoria, con impiego esclusivo di autobus a gassogeno, viene corrisposto un premio di esercizio nella misura di L. 0,30 per ogni vettura-chilometro effettuata sulla linea stessa. Per le linee sussidiate tale premio di esercizio sostituisce la maggiorazione di sussidio chilometrico corrispondente all'attuale beneficio di redazione agevolativa dei piani finanziari stabilito dall'art. 6 del R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2313, convertito in legge con la legge 12 maggio 1938-XVI, n. 675.
Testo in vigore dal 16 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
