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L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a corrispondere al proprio personale compensi incentivi ai fini di produttivita' aziendale per l'importo di lire 3.200 milioni in relazione allo aumento di produttivita' aziendale conseguito nel 1966. I criteri di erogazione e le misure dei compensi incettivi individuali saranno stabiliti con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 7 agosto 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;634~art1 · fonte del testo

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