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[1]L'indennita' di accantonamento di cui alla presente legge e' sospesa durante le assenze, anche se temporanee, dalla localita' per la quale l'indennita' stessa e' concessa.
[2]Tale norma vale tanto per le assenso dovute motivi di servizio, quanto per quelle dovute a licenze o malattie.
[3]L'indennita' stessa, non e', infine, cumulabile con le indennita', di soggiorno, di marcia e di guardia alla frontiera e non puo' in alcun caso essere estesa agli impiegati civili dell'amministrazione militare.
Testo in vigore dal 15 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
