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[1]Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito appartenenti a reparti dislocati in localita' di altitudine non inferiore ai mille metri e' dovuta l'indennita' di accantonamento di cui all'art. 1 del R. decreto 18 marzo 3929-VII, n. 394.
[2]La detta indennita' va corrisposta nella seguente misura:
- a)intera, per tutta la durata del servizio, per gli ufficiali e sottufficiali aventi famiglia acquisita a carico e per i militari di truppa;
- b)intera per il primo mese e ridotta a meta' pel tempo successivo, per gli ufficiali e sottufficiali celibi.
Testo in vigore dal 15 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
