Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1956 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui al precedente art. 1, i beni delle associazioni, dei comitati e delle societa', regolari ed irregolari, sono considerati come appartenenti ad un unico soggetto, ancorche' non abbiano personalita' giuridica. Qualora si tratti di societa' in liquidazione al cui capitale partecipi direttamente o indirettamente lo Stato, l'indennizzo non potra' superare, per quanto riguarda detta partecipazione, l'ammontare delle passivita' accertate alla data, dell'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 30 novembre 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-11-08;1325~art2 · fonte del testo

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