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All'onere di lire 153 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1983, si provvede mediante corrispondente prelevamento dall'apposita contabilita' di tesoreria denominata "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi", istituita con il decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13, convertito in legge dalla legge 3 marzo 1983, n. 64. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1984 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-02-20;11~art3 · fonte del testo

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