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A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, l'indennita' giornaliera, sostitutiva del lavoro straordinario, prevista dal secondo comma del punto c) dell'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sara' stabilita in misura non superiore al 4 per cento del trattamento iniziale mensile per stipendio, indennita' pensionabile e indennita' integrativa speciale in vigore dal 1° gennaio di ogni anno. A partire dal 1 gennaio 1978, ai fini della determinazione della indennita' di cui al precedente comma verra' considerato anche l'importo della tredicesima mensilita', dell'anno immediatamente precedente, ragguagliato a mese.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1978 al 22 dicembre 2008

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