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Le obbligazioni da emettersi in forza dell'articolo 2 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti. Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle Borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti; ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni predette.

Testo in vigore dal 29 marzo 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-03-09;127~art4 · fonte del testo

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