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[1]Le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento, approvato con decreto Reale previo parere del Consiglio di Stato, per le automobili in servizio pubblico o privato o per altri mezzi di trasporto a trazione meccanica senza rotaie, sono punibili con ammende, oltre al risarcimento dei danni ed alle maggiori pene cui sieno tenuti i contravventori a termine del Codice penale.

[2]Le ammende sono:

  • a)da L. 1000 a L. 2000, a carico dei fabbricanti d'automobili o di altri mezzi di trasporto a trazione meccanica senza rotaie, nei casi di abusivo od irregolare rilascio del certificato di conformita' al tipo approvato;
  • b)da L. 100 a 500, pagabili in solido dal guidatore e dal proprietario del veicolo nei casi d'eccesso di velocita';
  • c)da L. 50. a L. 300 negli altri casi.

[3]E' da applicarsi sempre il massimo dell'ammenda quando vi sia recidiva.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 15 luglio 1909.

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]Bertolini - Lacava - Orlando - Cocco-Ortu - Carcano.

[8]Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Testo in vigore dal 27 luglio 1909 al 16 agosto 1912

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-07-15;524~art3 · fonte del testo

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