Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1909 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]All'art. 20 ultimo comma della legge 12 luglio 1908, n. 444 e' sostituito il seguente:
[2]«Allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni e' data facolta' di affidare agli assuntori di pubblici servizi di trasporti con automobili o con altri mezzi di trazione meccanica senza rotaie, la manutenzione delle strade ordinarie sulle quali debbono svolgersi i servizi, ma il corrispettivo annuo non puo' eccedere il limite massimo determinato di volta in volta dal ministro dei lavori pubblici, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici».
Testo in vigore dal 27 luglio 1909 al 22 dicembre 2008
