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[2]Qualora abbiano contratta infezione malarica, sara' loro prestata gratuitamente l'assistenza medica e sara' continuata altresi' la somministrazione del chinino di Stato e dei medicinali sussidiari, per la durata di almeno sei mesi dal giorno in cui hanno abbandonato i luoghi di lavoro, a cura del Comune di residenza, anche se questo non e' compreso fra i territori dichiarati malarici.
[3]In caso di riconosciuta necessita', il Ministero dell'interno potra' concedere un sussidio al Comune per i suddetti servizi, nei limiti della disponibilita' dello speciale stanzia mento di bilancio.
Testo in vigore dal 22 luglio 1933 al 16 dicembre 2009
