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[1]Gli assuntori di lavori contemplati nell'art. 5 devono tenere al corrente l'elenco del personale dipendente, con l'indicazione del Comune di provenienza, del giorno di assunzione al lavoro e di quello di allontanamento.
[2]I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.
Testo in vigore dal 22 luglio 1933 al 16 dicembre 2009
