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[1]Il Ministero dell'interno, di intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste e con quello delle finanze, puo' disporre, quando ne riconosca la necessita', che nelle zone di territorio in cui si eseguono lavori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario, di cui al precedente articolo, i servizi per la distribuzione del chinino, per la somministrazione dei medicinali sussidiari e per l'assistenza medica, come quelli di profilassi, siano disimpegnati dalla Provincia o da altri enti gia' particolarmente attrezzati allo scopo.
[2]In tal caso, i concessionari e gli appaltatori non sono piu' tenuti a provvedere ai servizi anzidetti, restando pero' obbligati a corrispondere alla Provincia, ovvero all'ente come sopra incaricato, i contributi per i servizi stessi, di cui all'art. 10.
Testo in vigore dal 22 luglio 1933 al 16 dicembre 2009
