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In tutti i progetti di opere pubbliche dello Stato o degli enti locali, da eseguirsi in zone dichiarate malariche, dovra' essere inclusa la previsione della spesa necessaria per le prestazioni di cui all'art. 5. L'autorita' che approva il progetto e' tenuta a sentire l'autorita' sanitaria competente sulla sufficienza della detta previsione.
Testo in vigore dal 22 luglio 1933 al 16 dicembre 2009
