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[1]Entro il mese di febbraio di ciascun anno la Provincia deve dar prova al prefetto di essersi provvista del chinino e dei medicinali sussidiari necessari. In caso di inadempienza, il prefetto provvede all'ordinazione per conto e a carico della Provincia medesima.
[2]La spesa anticipata da ciascuna Provincia, ed accertata dal prefetto nei modi prescritti dal regolamento, detratta la parte di cui all'ultimo comma del presente articolo, verra' alla fine di ogni anno ripartita tra i proprietari di terreni e di fabbricati della Provincia mediante l'applicazione di un contributo, da determinarsi in base all'aliquota risultante dal rapporto tra la spesa stessa ed il reddito totale imponibile sui terreni e sui fabbricati.
[3]Il contributo e' inscritto nei ruoli fondiari in aggiunta della sovrimposta provinciale sui terreni e sui fabbricati ed e' riscosso con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette, a mezzo degli esattori e dei ricevitori provinciali.
[4]Lo sgravio dell'imposta non da' luogo al rimborso del contributo.
[5]Nelle zone malariche, ove esistano cave, miniere, opifici, od altre imprese industriali, che occupino operai non esclusivamente addetti a lavori agricoli, limitatamente al periodo di effettiva occupazione, la somma anticipata dalla Provincia per il chinino ed i medicinali sussidiari somministrati agli operai ed alle rispettive famiglie non sara' compresa nella somma da ripartirsi, di cui al comma secondo del presente articolo, ma dovra' essere rimborsata integralmente dal titolare delle rispettive imprese.
Testo in vigore dal 22 luglio 1933 al 16 dicembre 2009
