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Sono abrogate le disposizioni per diminuire la cause della malaria contenute nel testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636 (titolo V, cap. 2°, sezione IV, paragrafo 1°) le disposizioni degli articoli 69, 70, 71 e 72 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e tutte le altre contrarie e, comunque, incompatibili con le norme contenute nella presente legge.
Testo in vigore dal 22 luglio 1933 al 16 dicembre 2009
