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[1]Il prefetto, quando ne riconosca la necessita' per la difesa dei centri abitati e degli importanti aggregati di abitazione nelle campagne, puo' rendere obbligatoria, sentito il medico provinciale, la sistematica applicazione di interventi antianofelici nelle acque anofeligene, in conformita' delle istruzioni tecniche del Ministero dell'interno.

[2]L'applicazione di tali interventi e' a carico dei proprietari dei terreni, nei quali esistono focolai anofeligeni ed e' eseguita sotto la diretta vigilanza ed in conformita' delle disposizioni dell'ufficiale sanitario.

[3]Nel caso di irregolare esecuzione, ovvero di inadempienza da parte dei proprietari interessati, il prefetto potra' disporre per l'applicazione d'ufficio di detti interventi.

Testo in vigore dal 22 luglio 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-06-22;851~art14 · fonte del testo

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