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[1]Il prefetto, quando accerti l'esecuzione di lavori ed opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, potra' farli sospendere e ordinare il ripristino dello stato dei luoghi o comunque i lavori necessari per assicurare in modo permanente il deflusso delle acque, salvo, ove occorra, a disporre che il Comune vi provveda di ufficio, a spese dell'inadempiente.

[2]Qualora trattisi di esecuzione di opere pubbliche statali, il prefetto promuovera' i provvedimenti dell'Amministrazione competente.

[3]Il prefetto puo' anche rendere obbligatoria per i proprietari di terreni la esecuzione di lavori per eliminare le piccole raccolte di acqua, sempre quando non creda di promuovere l'intervento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i lavori e gli interventi antianofelici di cui al titolo IV del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

[4]I regolamenti locali di igiene dei Comuni aventi zone malariche devono contenere, ove del caso, le norme per la piccola bonifica e per la profilassi antianofelica, con particolare riguardo ai focolai urbani ed a quelli intorno ai centri abitati.

Testo in vigore dal 22 luglio 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-06-22;851~art13 · fonte del testo

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