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[1]In aperta campagna, entro i limiti di cui all'art. 1, i locali di abitazione e di ricovero delle guardie di finanza, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai lavori di bonifica, e agli appalti di pubblici lavori in genere, devono essere difesi, a cura delle rispettive Amministrazioni, o dei concessionari, o appaltatori di lavori, dalla penetrazione degli insetti aerei, in conformita' delle istruzioni del Ministero dell'interno.
[2]Il riconoscimento delle circostanze determinanti l'obbligo dell'impianto dei mezzi di difesa contro la penetrazione degli insetti aerei, e' fatto con provvedimento del prefetto su proposta del medico provinciale, sentito il Comitato provinciale per la lotta antimalarica.
[3]Il provvedimento del prefetto e' definitivo.
[4]E' in facolta' del prefetto, sentito il Comitato predetto, di estendere l'obbligo della protezione di cui sopra, a carico dei privati per le abitazioni e per i locali di ricovero temporaneo degli operai e contadini.
Testo in vigore dal 22 luglio 1933 al 16 dicembre 2009
