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[1]Gli enti, designati a norma dell'art. 8 per il disimpegno dei servizi di assistenza sanitaria, debbono anche attendere all'esecuzione di quelle speciali disposizioni, che, nei riguardi della lotta contro la malaria, possono essere impartite dal Ministero dell'interno, nei limiti della disponibilita' dei fondi costituiti con i contributi di cui al precedente articolo.
[2]In casi di urgente necessita' e su richiesta del Ministero dell'interno, gli enti anzidetti, con le norme da stabilirsi nel regolamento, provvedono all'anticipazione delle somme necessarie, salvo a rivalersene con le prime successive disponibilita'.
[3]Il Ministero di agricoltura e delle foreste e quello dei lavori pubblici hanno facolta' di concedere anticipazioni sulle somme previste per i servizi antimalarici nei progetti di bonifica integrale e di lavori pubblici di rispettiva competenza.
[4]Spetta al Ministero dell'interno di approvare preventivamente l'organizzazione che gli enti stessi debbono dare nelle singole localita' ai servizi antimalarici e di controllarne la regolare applicazione.
[5]I Ministeri dell'interno e delle finanze hanno pure la facolta' di disporre ispezioni presso gli enti anzidetti, per accertare la regolare destinazione dei contributi agli scopi previsti dalla presente legge.
Testo in vigore dal 22 luglio 1933 al 16 dicembre 2009
