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[1]Le zone di malaria endemica per ciascuna Provincia e le eventuali loro variazioni sono determinate con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno.
[2]Una zona di territorio e' dichiarata malarica quando presenti condizioni favorevoli alla diffusione simultanea, o a brevi intervalli, di piu' casi di febbre malarica, contratta sul luogo.
Testo in vigore dal 22 luglio 1933 al 16 dicembre 2009
