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[1]Possono mantenersi deve gia' esistono, o istituirsi, dove siano necessari, corsi secondari annuali o biennali di avviamento al lavoro, con fine a se stessi.
[2]Gli alunni di tali corsi, che abbiano superato gli esami delle materie prescritte per l'anno del corso frequentato, possono essere ammessi alla classe immediatamente superiore di una scuola secondaria di avviamento al lavoro, superando apposito esame.
[3]Gli orari e programmi dei corsi secondari di avviamento al lavoro, di cui al comma primo, sono di volta in volta stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione pubblica, sentito il Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1929 al 22 dicembre 2008
