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[1]Sono abrogate le disposizioni diverse o contrastanti con quelle della presente legge.
[2]Con decreto Reale, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello delle finanze, potranno essere emanate, anche in deroga a disposizioni legislative o regolamentari in vigore, le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge, e saranno fissate le tabelle numeriche del personale di ogni categoria occorrente per le scuole e i corsi contemplati dalla legge stessa.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1929 al 22 dicembre 2008
