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[1]Tutti i fondi compresi sia nella parte ordinaria, sia in quella straordinaria, ancorche' in conto residui, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per il funzionamento dei corsi e delle classi integrative di avviamento professionale, delle scuole complementari, delle scuole di avviamento al lavoro, del triennio preparatorio delle scuole e degli istituti commerciali e dei corsi preparatori di avviamento aggregati a scuole e istituti industriali e a laboratori-scuola, sono devoluti a favore delle scuole e dei corsi secondari di avviamento al lavoro.
[2]Nessun maggior onere rispetto a quello attuale dovra' derivare all'erario dall'attuazione della presente legge. Ove le trasformazioni di corsi e di scuole ed, in generale, i provvedimenti inerenti all'attuazione delle presenti disposizioni, importassero un onere globale - a carico dello Stato e degli altri enti tenuti a sopperire alle relative spese - superiore a quello sostenuto attualmente, il maggiore aggravio dovra' essere assunto dagli altri enti.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1929 al 22 dicembre 2008
