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Tutti gli oneri, obblighi e contributi derivanti da disposizioni vigenti, da speciali convenzioni o da deliberazioni di Comuni, Provincie, Consigli provinciali dell'economia o altri Enti, per il funzionamento dei corsi e scuole di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 7 della presente legge, rimangono fermi e sono devoluti a favore delle nuove scuole e dei nuovi corsi secondari di avviamento al lavoro.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1929 al 22 dicembre 2008
