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[1]I professori delle attuali Regie scuole complementari saranno collocati nei ruoli delle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro ed inquadrati, secondo la propria anzianita', oppure, se ne abbiano i titoli, potranno essere collocati nei ruoli dei ginnasi inferiori o dei corsi inferiori degli istituti tecnici e degli istituti magistrali.

[2]I presidi delle Regie scuole complementari, che siano riconosciuti idonei da apposita Commissione, verranno assegnati alla direzione delle scuole secondarie di avviamento al lavoro.

[3]La Commissione, nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sara' composta di cinque membri.

[4]Quelli degli attuali presidi, che non siano riconosciuti idonei per la direzione di scuole secondarie di avviamento al lavoro, saranno assegnati nei ruoli del personale insegnante, per le materie insegnate o per materie affini. In tal caso la eventuale differenza di stipendio verra' conservata come assegno personale riassorbibile ed utile agli effetti della pensione.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1929 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-07;8~art11 · fonte del testo

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