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[1]I corsi integrativi di avviamento professionale, le scuole di avviamento al lavoro e le scuole complementari vengono organizzate in un unico tipo con programmi culturali e professionali rispettivamente uniformati a quelli delle scuole complementari e delle scuole di avviamento al lavoro.
[2]I corsi e le scuole, cosi organizzate, assumono il nome di scuole secondarie di avviamento al lavoro.
[3]I corsi integrativi dipendenti dai Comuni, trasformati in conformita' delle disposizioni dei commi precedenti, potranno rimanere alla dipendenza dei Comuni stessi.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1929 al 22 dicembre 2008
