Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 13 settembre 1941 al 16 dicembre 2009. 336 parole tolte, 20 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: Nel testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternita', e dell'infanzia, approvato con R. decreto 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316, e' aggiunto il seguente articolo 6-bis:
tolto: «Agli organi centrali e periferici dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia puo' essere affidato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, ai fini di assicurare il piu' efficace coordinamento della loro attivita' assistenziale, l'amministrazione degli Istituti di assistenza, che abbiano personalita' giuridica propria,siano amministrati da Istituzioni pubbliche di assistenza, e beneficenza, da Comuni o da Provincie e perseguano scopi analoghi od affini a quelli perseguiti dall'Opera stessa.
tolto: «Agli stessi organi dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia puo' essere affidato anche l'amministrazione di istituti che perseguono gli scopi indicati nel comma precedente, siano privi di personalita', giuridica, propria e dipendano da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, previo frazionamento del patrimonio, sentito il parere delle Istituzioni medesime e del Consiglio di Stato. Col relativo provvedimento e' approvato anche lo statuto dell'Ente che si viene a costituire.
tolto: «Agli organi dell'Opera possono essere assegnati, in relazione alle tavole di fondazione ed alle norme statutarie, nonche' agli interessi dell'assistenza, membri aggiunti per la trattazione degli affari degli istituti la cui amministrazione sia stata ad essi affidata.
tolto: «Con l'applicazione del presente articolo nulla e' innovato nei confronti di detti Istituti, alle norme concernenti la loro disciplina giuridica sia amministrativa che assistenziale».
tolto: Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a San Rossore, addi' 19 luglio 1941-XIX
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - Grandi - Di Revel
tolto: Visto, il Guardasigilli: Grandiaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1941-07-19;936~art1 · fonte del testo
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