Provvedimento abrogato dalla l. 9 febbraio 1979, n. 38.
Abrogato dal 1 marzo 1979
Provvedimento abrogato dalla l. 9 febbraio 1979, n. 38.
Abrogato dal 1 marzo 1979
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 21 gennaio 1972 al 1 marzo 1979. 134 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Previo parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, il capo del Servizio puo' stipulare convenzioni con enti e istituti, forniti di personalita' giuridica, per la realizzazione di iniziative a carattere preferenzialmente specializzato previste nei programmi di cooperazione tecnica. Gli enti ed istituti specializzati di cui al comma precedente sono tenuti alla presentazione del rendiconto. Nessuna maggiore somma puo' essere concessa agli enti e istituti convenzionati, neppure a titolo di rimborso di maggiori spese sostenute per l'assolvimento dei compiti affidati, presumendosi di diritto, quando l'ente o l'istituto non si siano avvalsi della facolta' di recesso, che la relativa convenzione deve prevedere, la volontaria assunzione a loro carico delle maggiori spese sostenute. I risultati della gestione degli enti ed istituti convenzionati sono annualmente sottoposti all'esame del Comitato consultivo misto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 9 FEBBRAIO 1979, N. 38
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1222~art9 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.